Decreto legislativo 152/2006
Art. 315 — effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria
Art. 315. (effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria) 1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che abbia adottato l'ordinanza di cui all'articolo 313 non puo' ne' proporre ne' procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale, salva la possibilita' dell'intervento in qualita' di persona offesa dal reato nel giudizio penale.
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