Decreto legislativo 152/2006
Art. 289 — abrogazioni
Art. 289. (abrogazioni) 1. Sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l'ulteriore vigenza, la legge 13 luglio 1966, n. 615, ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391.
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