Decreto legislativo 152/2006
Art. 28 — misure di pubblicita
Art. 28. (misure di pubblicita) 1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'individuazione degli uffici presso i quali, in via permanente o per casi specifici, sono depositati e consultabili dal pubblico i documenti e gli atti inerenti i procedimenti di valutazione, pendenti o conclusi, concernenti opere ed interventi attinenti le rispettive attribuzioni e competenze. 2. Contestualmente alla presentazione della domanda di cui all'articolo 26, il committente o proponente provvede a proprie spese: a) al deposito del progetto dell'opera, dello studio di impatto ambientale e di un congruo numero di copie della sintesi non tecnica presso gli uffici individuati, ai sensi del comma 1, dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle province autonome interessate; b) alla diffusione di un annuncio dell'avvenuto deposito a mezzo stampa, secondo le modalita' stabilite dall'autorita' competente con apposito regolamento che assicuri criteri uniformi di pubblicita' per tutti i progetti sottoposti a valutazione d'impatto ambientale, garantendo che il pubblico interessato venga in tutti i casi adeguatamente informato. Il medesimo regolamento stabilisce i casi e le modalita' per la contemporanea pubblicazione totale o parziale in internet del progetto. Il regolamento deve essere emanato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte seconda del presente decreto. Fino all'entrata in vigore del regolamento le pubblicazioni vanno eseguite a cura e spese dell'interessato in un quotidiano a diffusione nazionale ed in un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione direttamente interessata. 3. Avverso le decisioni, gli atti o le omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dal titolo III della parte seconda del presente decreto e' sempre ammesso il ricorso secondo le norme generali in materia di impugnazione degli atti amministrativi illegittimi.
Modificato / richiamato da
Modifica · 5
- D.L. 76/07 — Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096)autoritativoha disposto (con l'art. 50, commi 1, lettera p) e 3) la modifica dell'art. 28, comma 2.
- D.L. 77/05 — Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzautoritativoha disposto (con l'art. 26, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 28, comma 2, alinea; (con l'art. 26, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 28, comma 2, lettera b).
- D.L. 13/02 — Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienzautoritativo,convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21/04/2023, n.94), ha disposto (con l'art. 19, comma 2, lettera c-bis)) la modifica dell'art. 28, comma 4.
- D.L. 19/03 — Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa eautoritativoconvertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 (in S.O. n. 19, relativo alla G.U. 30/04/2024, n. 100), ha disposto (con l'art. 12, comma 14-ter) la modifica dell'art. 28, comma 2.
- L. 56/04 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, autoritativoha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, con modificazioni, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (in G.U. 02/03/2024, n. 52).
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 152/2006 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.