Decreto legislativo 152/2006
Art. 250 — bonifica da parte dell'amministrazione
Art. 250. (bonifica da parte dell'amministrazione) 1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano ne' il proprietario del sito ne' altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorita' fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
Modificato / richiamato da
Inserisce · 1
- D.L. 77/05 — Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzautoritativoha disposto (con l'art. 37, comma 1, lettera g)) l'introduzione del comma 1-bis all'art. 250.
Modifica · 2
- D.L. 77/05 — Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181), ha disposto (con l'art. 37, comma 1, lettera f-bis)) la modifica dell'art. 250, …
- D.L. 36/04 — Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilautoritativoha disposto (con l'art. 23, comma 5, lettera b)) la modifica dell'art. 250, comma 1-bis.
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