Decreto legislativo 152/2006
Art. 248 — controlli
Art. 248. (controlli) 1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 242, comma 4, e' trasmessa alla provincia e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformita' degli interventi ai progetti approvati. 2. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonche' la conformita' degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. 3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7.
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- D.L. 77/05 — Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzautoritativoha disposto (con l'art. 37, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 248, commi 1, 2 e l'introduzione del comma 2-bis all'art. 248.
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