Decreto legislativo 152/2006
Art. 24 — finalita' della via
Art. 24. (finalita' della via) 1. La procedura di valutazione di impatto ambientale deve assicurare che: a) nei processi di formazione delle decisioni relative alla realizzazione di progetti individuati negli Allegati alla parte seconda del presente decreto siano considerati gli obiettivi di proteggere la salute e di migliorare la qualita' della vita umana, al fine di contribuire con un migliore ambiente alla qualita' della vita, provvedere al mantenimento della varieta' delle specie e conservare la capacita' di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita, nonche' gli obiettivi di garantire l'uso plurimo delle risorse naturali, dei beni pubblici destinati alla fruizione collettiva, e di assicurare lo sviluppo sostenibile; b) per ciascun progetto siano valutati gli effetti diretti ed indiretti della sua realizzazione sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, sui beni materiali e sul patrimonio culturale ed ambientale; c) per ciascun progetto siano esplicitate le principali ragioni della scelta fra le alternative proposte dal committente; d) in ogni fase della procedura siano garantiti lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l'autorita' competente; e) siano garantite l'informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento; f) siano conseguite la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale.
Modificato / richiamato da
Modifica · 3
- D.L. 76/07 — Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096)autoritativoha disposto (con l'art. 50, commi 1, lettera l) e 3) la modifica dell'art. 24, commi 3, 4, 5 e 7.
- D.L. 77/05 — Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzautoritativoha disposto (con l'art. 21, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 24, commi 3, 4 e 5.
- D.L. 17/03 — Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, (in G.U. 28/04/2022, n. 98), ha disposto (con l'art. 36, comma 1-bis) la modifica dell'art. 24, comma 4.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 152/2006 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.