Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 152/2006Art. 168
Decreto legislativo 152/2006

Art. 168 — utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico

ELI /it/decreto-legislativo/2006/04/03/152/art/168parte di Decreto legislativo 152/2006
Art. 168. (utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico) 1. Tenuto conto dei principi di cui alla parte terza del presente decreto e del piano energetico nazionale, nonche' degli indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sentite le Autorita' di bacino, nonche' le regioni e le province autonome, disciplina, senza che cio' possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione: a)la produzione al fine della cessione di acqua dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche costiere; b)l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica; c)la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantita' e della qualita' delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 152/2006 · fonte Normattiva ↗

← Art. 167 Art. 169 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.