Decreto legislativo 152/2006
Art. 153 — dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato
Art. 153. (dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato) 1. Le infrastrutture idriche di proprieta' degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. 2. Le immobilizzazioni, le attivita' e le passivita' relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.L. 133/09 — Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubblicautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera f)) la modifica dell'art. 153, com…
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 152/2006 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.