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Decreto legislativo 152/2006

Art. 127 — fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue

ELI /it/decreto-legislativo/2006/04/03/152/art/127parte di Decreto legislativo 152/2006
Art. 127. (fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue) 1. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato. 2. E' vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre. Nota all'art. 127: - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38, S.O.

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