Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 152/2006Art. 120
Decreto legislativo 152/2006

Art. 120 — rilevamento dello stato di qualita' dei corpi idrici

ELI /it/decreto-legislativo/2006/04/03/152/art/120parte di Decreto legislativo 152/2006
Art. 120. (rilevamento dello stato di qualita' dei corpi idrici) 1. Le regioni elaborano ed attuano programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico. 2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati in conformita' alle indicazioni di cui all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto. Tali programmi devono essere integrati con quelli gia' esistenti per gli obiettivi a specifica destinazione stabiliti in conformita' all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, nonche' con quelli delle acque inserite nel registro delle aree protette. Le risultanze delle attivita' di cui al comma 1 sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT). 3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di garantire il flusso delle informazioni raccolte e la loro compatibilita' con il Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA), le regioni possono promuovere, nell'esercizio delle rispettive competenze, accordi di programma con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, le province, le Autorita' d'ambito, i consorzi di bonifica e di irrigazione e gli altri enti pubblici interessati. Nei programmi devono essere definite altresi' le modalita' di standardizzazione dei dati e di interscambio delle informazioni. Nota all'art. 120: - Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 recante «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzionali dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 152/2006 · fonte Normattiva ↗

← Art. 119 Art. 121 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.