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Decreto legislativo 192/2005

Art. 5 — Meccanismi di cooperazione

ELI /it/decreto-legislativo/2005/08/19/192/art/5parte di Decreto legislativo 192/2005
Art. 5. Meccanismi di cooperazione 1. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, promuove, senza nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, iniziative di raccordo, concertazione e cooperazione per l'attuazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, anche con il supporto dell'ENEA e del CNR, finalizzati a: a) favorire l'integrazione della questione energetico ambientale nelle diverse politiche di settore; b) sviluppare e qualificare i servizi energetici di pubblica utilita'; c) favorire la realizzazione di un sistema di ispezione degli impianti all'interno degli edifici, minimizzando l'impatto e i costi di queste attivita' sugli utenti finali; d) sviluppare un sistema per un'applicazione integrata ed omogenea su tutto il territorio nazionale della normativa; e) predispone progetti mirati, atti a favorire la qualificazione professionale e l'occupazione.

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