Decreto legislativo 192/2005
Art. 14 — Copertura finanziaria
Art. 14. Copertura finanziaria 1. All'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, si dovra' provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Agli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3, pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della legge 24 agosto 2004, n. 239.
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- D.L. 63/06 — Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamentautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 (in G.U. 03/08/2013, n. 181), ha disposto (con l'art. 10, comma 1) la modifica dell'art. 14.
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