Decreto legislativo 192/2005
Art. 12 — Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici
Art. 12. Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici 1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'allegato L.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.L. 63/06 — Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamentautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 (in G.U. 03/08/2013, n. 181), ha disposto (con l'art. 18, comma 1) l'abrogazione dell'art. 12.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 192/2005 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.