Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 82/2005Art. 61
Decreto legislativo 82/2005

Art. 61 — Delocalizzazione dei registri informatici

ELI /it/decreto-legislativo/2005/03/07/82/art/61parte di Decreto legislativo 82/2005
Art. 61. Delocalizzazione dei registri informatici 1. Fermo restando il termine di cui all'articolo 40, comma 4, i pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformita' alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall'articolo 71, nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 82/2005 · fonte Normattiva ↗

← Art. 60 Art. 62 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.