Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 82/2005Art. 52
Decreto legislativo 82/2005

Art. 52 — Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni

ELI /it/decreto-legislativo/2005/03/07/82/art/52parte di Decreto legislativo 82/2005
Art. 52. Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche amministrazioni 1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e' disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 82/2005 · fonte Normattiva ↗

← Art. 51 Art. 53 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.