Decreto legislativo 82/2005
Art. 39 — Libri e scritture
Art. 39. Libri e scritture 1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformita' alle disposizioni del presente codice e secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
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