Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 82/2005Art. 33
Decreto legislativo 82/2005

Art. 33 — Uso di pseudonimi

ELI /it/decreto-legislativo/2005/03/07/82/art/33parte di Decreto legislativo 82/2005
Art. 33. Uso di pseudonimi 1. In luogo del nome del titolare il certificatore puo' riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato e' qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identita' del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 82/2005 · fonte Normattiva ↗

← Art. 32 Art. 34 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.