Decreto legislativo 30/2005
Art. 68 — Limitazioni del diritto di brevetto
Art. 68. Limitazioni del diritto di brevetto 1. La facolta' esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale ancorche' diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a cio' strettamente necessarie; b) alla preparazione estemporanea, e per unita', di medicinali nelle farmacie su ricetta medica ed ai medicinali cosi' preparati, purche' non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente. 2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non puo' essere attuato, ne' utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi. 3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorita', abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione puo' continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facolta' e' trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione e' a carico del preutente.
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- D.L. 1/01 — Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la cautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71), ha disposto (con l'art. 83, comma 1) la soppressione del comma 1-bis dell'art. 68.
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