Decreto legislativo 30/2005
Art. 55 — Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia
Art. 55. Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia 1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e contenente la designazione o l'elezione dell'Italia, equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale sia stata designata l'Italia e ne produce gli effetti ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260 e delle norme di attuazione dello stesso. Nota all'art. 55: - Per la legge 26 maggio 1978, n. 260, vedasi la nota all'art. 54.
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- D.L. 34/04 — Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioautoritativoha disposto (con l'art. 32, coma 16, lettera a)) la modifica dell'art. 55, comma 1; (con l'art. 32, comma 16, lettera b)) l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter all'art. 55.
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