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Decreto legislativo 30/2005

Art. 50 — Liceita'

ELI /it/decreto-legislativo/2005/02/10/30/art/50parte di Decreto legislativo 30/2005
Art. 50. Liceita' 1. Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione e' contraria all'ordine pubblico o al buon costume. 2. L'attuazione di un'invenzione non puo' essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

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