Decreto legislativo 30/2005
Art. 43 — Nullita'
Art. 43. Nullita' 1. La registrazione e' nulla: a) se il disegno o modello non e' registrabile ai sensi degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36; b) se il disegno o modello e' contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non puo' essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa; c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l'autore non si sia avvalso delle facolta' accordategli dall'articolo 118; d) se il disegno o modello e' in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorita', dopo la data di quest'ultima, ma il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per effetto di registrazione comunitaria, nazionale o internazionale ovvero per effetto della relativa domanda; e) se il disegno o modello e' tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore; f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato. 2. La nullita' della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di diritti anteriori ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), puo' essere promosa unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa. 3. La nullita' della registrazione del disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione industriale ovvero di segni, emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, puo' essere fatta valere unicamente dall'interessato alla utilizzazione. Nota all'art. 43: - Per la legge 28 aprile 1976, n. 424, vedasi la nota all'art. 3.
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