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Decreto legislativo 30/2005

Art. 40 — Registrazione contemporanea

ELI /it/decreto-legislativo/2005/02/10/30/art/40parte di Decreto legislativo 30/2005
Art. 40. Registrazione contemporanea 1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilita' ed al tempo stesso accresce l'utilita' dell'oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilita' e la registrazione per disegno o modello, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo titolo. 2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo ne accresca l'utilita', e' applicabile la procedura di limitazione di cui all'articolo 39, comma 2, apportando le necessarie modifiche.

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