Decreto legislativo 30/2005
Art. 35 — Prodotto complesso
Art. 35. Prodotto complesso 1. Il disegno o modello applicato od incorporato nel componente di un prodotto complesso possiede i requisiti della novita' e del carattere individuale soltanto: a) se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione e cioe' durante l'utilizzazione da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione; b) se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per se' i requisiti di novita' e di individualita'.
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