Decreto legislativo 30/2005
Art. 244 — Trattamento delle domande
Art. 244. Trattamento delle domande 1. Le domande di brevetto o di registrazione e quelle di trascrizione e annotazione, anche se gia' depositate al momento della data di entrata in vigore del presente codice, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute. Le domande di cui al capo IV, sezione I, sono soggette alle norme preesistenti relativamente alle condizioni di ricevibilita'.
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