Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 30/2005Art. 224
Decreto legislativo 30/2005

Art. 224 — Risorse finanziarie

ELI /it/decreto-legislativo/2005/02/10/30/art/224parte di Decreto legislativo 30/2005
Art. 224. Risorse finanziarie 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento dei propri compiti ed al finanziamento della ricerca di anteriorita' con le risorse di bilancio iscritte allo stato di previsione della spesa del Ministero delle attivita' produttive, con i corrispettivi direttamente riscossi per i servizi resi in materia di proprieta' industriale. 2. Il Ministero delle attivita' produttive provvede a corrispondere annualmente il cinquanta per cento dell'ammontare delle tasse di cui al comma 1 all'Ufficio europeo dei brevetti, cosi' come previsto dall'articolo 30 della convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, ratificata dalla legge 25 maggio 1978, n. 260. 3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento dei propri compiti anche con i versamenti ed i rimborsi eventualmente effettuati da organismi internazionali di proprieta' industriale ai quali l'Italia partecipa e con ogni altro provento derivante dalla sua attivita'. Nota all'art. 224: - Per la legge 25 maggio 1973, n. 260, si veda la nota all'art. 54.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 30/2005 · fonte Normattiva ↗

← Art. 223 Art. 225 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.