Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 30/2005Art. 219
Decreto legislativo 30/2005

Art. 219 — Sedute del Consiglio dell'ordine

ELI /it/decreto-legislativo/2005/02/10/30/art/219parte di Decreto legislativo 30/2005
Art. 219. Sedute del Consiglio dell'ordine 1. Il Consiglio dell'ordine e' convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi o quando lo ritiene opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate da un componente nominato segretario all'inizio di ogni seduta.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 30/2005 · fonte Normattiva ↗

← Art. 218 Art. 220 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.