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Decreto legislativo 30/2005

Art. 205 — Incompatibilita'

ELI /it/decreto-legislativo/2005/02/10/30/art/205parte di Decreto legislativo 30/2005
Art. 205. Incompatibilita' 1. L'iscrizione all'albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale sono incompatibili con qualsiasi impiego od ufficio pubblico o privato ad eccezione del rapporto di impiego o di cariche rivestite presso societa', uffici o servizi specializzati in materia, sia autonomi che organizzati nell'ambito di enti o imprese, e dell'attivita' di insegnamento in qualsiasi forma esercitata; con l'esercizio del commercio, con la professione di notaio, di giornalista professionista, di mediatore, di agente di cambio o di esattore dei tributi. 2. L'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati e l'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale e' compatibile, se non previsto altrimenti e fermo restando il disposto del comma 1, con l'iscrizione in altri albi professionali e con l'esercizio della relativa professione. 3. I consulenti in proprieta' industriale abilitati, che esercitano la loro attivita' in uffici o servizi organizzati nell'ambito di enti o di imprese, ovvero nell'ambito di consorzi o gruppi di imprese, possono operare esclusivamente in nome e per conto: a) dell'ente o impresa da cui dipendono; b) delle imprese appartenenti al consorzio, o gruppo nella cui organizzazione essi sono stabilmente inseriti; c) di imprese o persone che siano con enti o imprese o gruppi o consorzi, in cui e' inserito il consulente abilitato, in rapporti sistematici di collaborazione, ivi compresi quelli di ricerca, di produzione o scambi tecnologici.

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