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Decreto legislativo 30/2005

Art. 195 — Domande di trascrizione

ELI /it/decreto-legislativo/2005/02/10/30/art/195parte di Decreto legislativo 30/2005
Art. 195. Domande di trascrizione 1. Le domande di trascrizione devono essere redatte in duplice esemplare, di cui uno viene restituito al richiedente con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione, secondo le prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive. 2. La domanda deve contenere: a) il cognome, nome e domicilio del beneficiario della trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia; b) il cognome e nome del titolare del diritto di proprieta' industriale; c) la natura dell'atto o il motivo che giustifica la trascrizione richiesta; d) l'elencazione dei diritti di proprieta' industriale oggetto della trascrizione richiesta; e) nel caso di cambiamento di titolarita', il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha la cittadinanza, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha il domicilio, ovvero il nome dello Stato nel quale il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio.

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