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Decreto legislativo 30/2005

Art. 192 — Continuazione della procedura

ELI /it/decreto-legislativo/2005/02/10/30/art/192parte di Decreto legislativo 30/2005
Art. 192. Continuazione della procedura 1. Quando il richiedente o il titolare di un diritto di proprieta' industriale non abbia osservato un termine fissato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, relativamente ad una procedura di fronte allo stesso Ufficio, che comporti il rigetto della domanda o istanza o la decadenza di un diritto, la procedura e' ripresa su richiesta del richiedente o titolare accompagnata dalla prova dell'avvenuta osservanza di quanto era richiesto entro il termine precedentemente scaduto. 2. La richiesta deve essere presentata entro due mesi dal termine non osservato. 3. La disposizione di cui al presente articolo non e' applicabile ai termini riguardanti la procedura di opposizione.

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