Decreto legislativo 30/2005
Art. 19 — Diritto alla registrazione
Art. 19. Diritto alla registrazione 1. Puo' ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. 2. Non puo' ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede. 3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio.
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