Decreto legislativo 30/2005
Art. 182 — Ricorso
Art. 182. Ricorso 1. Il provvedimento col quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara inammissibile o respinge l'opposizione e' comunicato alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data della comunicazione, hanno facolta' di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all'articolo 135.
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