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Decreto legislativo 30/2005

Art. 177 — Legittimazione all'opposizione

ELI /it/decreto-legislativo/2005/02/10/30/art/177parte di Decreto legislativo 30/2005
Art. 177. Legittimazione all'opposizione 1. Sono legittimati all'opposizione: a) il titolare di un marchio gia' registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore; b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza; c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio; d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 8.

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