Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 30/2005Art. 149
Decreto legislativo 30/2005

Art. 149 — Deposito delle domande di brevetto europeo

ELI /it/decreto-legislativo/2005/02/10/30/art/149parte di Decreto legislativo 30/2005
Art. 149. Deposito delle domande di brevetto europeo 1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da una copia delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana, nonche' degli eventuali disegni. 3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 30/2005 · fonte Normattiva ↗

← Art. 148 Art. 150 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.