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Decreto legislativo 30/2005

Art. 145 — Comitato Nazionale Anti contraffazione

ELI /it/decreto-legislativo/2005/02/10/30/art/145parte di Decreto legislativo 30/2005
Art. 145. Comitato Nazionale Anti contraffazione 1. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' costituito il Comitato Nazionale Anticontraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale, nonche' di proprieta' intellettuale limitatamente ai disegni e modelli, di coordinamento e di studio delle misure volte ad contrastarli, nonche' di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali. 2. Le modalita' di composizione e di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell'interno, della giustizia e per i beni e le attivita' culturali, in modo da garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati. 3. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 non comporta oneri per la finanza pubblica.

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