Decreto legislativo 30/2005
Art. 132 — Anticipazione della tutela cautelare
Art. 132. Anticipazione della tutela cautelare 1. I provvedimenti di cui agli articoli 128, 129 e 131 possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purche' la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata.
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