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Decreto legislativo 30/2005

Art. 129 — Sequestro

ELI /it/decreto-legislativo/2005/02/10/30/art/129parte di Decreto legislativo 30/2005
Art. 129. Sequestro 1. Il titolare di un diritto di proprieta' industriale puo' chiedere il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonche' dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate in quest'ultimo caso le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate. 2. Il procedimento di sequestro e' disciplinato dalle norme del codice di procedura civile, concernenti i procedimenti cautelari. 3. Salve le esigenze della giustizia penale non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprieta' industriale, finche' figurino nel recinto di un esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima.

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