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Decreto legislativo 30/2005

Art. 126 — Pubblicazione della sentenza

ELI /it/decreto-legislativo/2005/02/10/30/art/126parte di Decreto legislativo 30/2005
Art. 126. Pubblicazione della sentenza 1. L'autorita' giudiziaria puo' ordinare che l'ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprieta' industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravita' dei fatti, in uno o piu' giornali da essa indicati, a spese del soccombente.

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