Decreto legislativo 30/2005
Art. 100 — Oggetto del diritto
Art. 100. Oggetto del diritto 1. Puo' costituire oggetto del diritto su una nuova varieta' vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado piu' basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferiniento del diritto di costitutore, puo' essere: a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi; b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri; c) considerato come un'entita rispetto alla sua idoneita' a essere riprodotto in modo conforme.
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