Decreto legislativo 102/2004
Art. 10 — Pubblicita' degli interventi
Art. 10. Pubblicita' degli interventi 1. Gli elenchi nominativi dei danneggiati, nonche' gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse, ai sensi degli articoli 5, 7, 8 e 9, sono accessibili ai cittadini ed esposti per quindici giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati.
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