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Decreto legislativo 102/2004

Art. 10 — Pubblicita' degli interventi

ELI /it/decreto-legislativo/2004/03/29/102/art/10parte di Decreto legislativo 102/2004
Art. 10. Pubblicita' degli interventi 1. Gli elenchi nominativi dei danneggiati, nonche' gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse, ai sensi degli articoli 5, 7, 8 e 9, sono accessibili ai cittadini ed esposti per quindici giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati.

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