Decreto legislativo 42/2004
Art. 81
Articolo 81 Oneri per l'assistenza e la collaborazione 1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all'applicazione dell'articolo 76, nonche' quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.
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