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Decreto legislativo 42/2004

Art. 79

ELI /it/decreto-legislativo/2004/01/22/42/art/79parte di Decreto legislativo 42/2004
Articolo 79 Indennizzo 1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, puo', su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi. 2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato e' tenuto a dimostrare di aver usato, all'atto dell'acquisizione, la diligenza necessaria a seconda delle circostanze. 3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione, eredita' o legato non puo' beneficiare di una posizione piu' favorevole di quella del proprio dante causa. 4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo puo' rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.

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