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Decreto legislativo 42/2004

Art. 52

ELI /it/decreto-legislativo/2004/01/22/42/art/52parte di Decreto legislativo 42/2004
Articolo 52 Esercizio del commercio in aree di valore culturale 1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio.

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