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Decreto legislativo 42/2004

Art. 40

ELI /it/decreto-legislativo/2004/01/22/42/art/40parte di Decreto legislativo 42/2004
Articolo 40 Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali 1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure previste dall'articolo 32 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con l'ente interessato. 2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle prescrizioni di cui all'articolo 30, comma 2. 3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonche' altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici.

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