Decreto legislativo 42/2004
Art. 4
Articolo 4 Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale 1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato "Ministero", che le esercita direttamente o ne puo' conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni gia' conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5. 2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero. Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 118 della Costituzione della Repubblica italiana, si veda in nota alle premesse.
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- D.L. 78/06 — Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. (15G00093)autoritativo, convertito con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. n. 49, relativo alla G.U. 14/08/2015, n. 188), ha disposto (con l'art. 16, comma 1-sexies, lettera a)) la modifica dell'art. 4,…
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