Decreto legislativo 42/2004
Art. 37
Articolo 37 Contributo in conto interessi 1. Il Ministero puo' concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali immobili per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati. 2. Il contributo e' concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato a titolo di mutuo. 3. Il contributo e' corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalita' da stabilire con convenzioni. 4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il soprintendente abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.
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- D.L. 95/07 — Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei seautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/08/2012, n. 189), ha disposto (con l'art. 1, comma 26-ter) la modifica dell'art. 37.
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