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Decreto legislativo 42/2004

Art. 23

ELI /it/decreto-legislativo/2004/01/22/42/art/23parte di Decreto legislativo 42/2004
Articolo 23 Procedure edilizie semplificate 1. Qualora gli interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 21 necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, e' possibile il ricorso alla denuncia di inizio attivita', nei casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.

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