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Decreto legislativo 42/2004

Art. 20

ELI /it/decreto-legislativo/2004/01/22/42/art/20parte di Decreto legislativo 42/2004
Articolo 20 Interventi vietati 1. I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. 2. Gli archivi non possono essere smembrati.

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