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Decreto legislativo 42/2004

Art. 161

ELI /it/decreto-legislativo/2004/01/22/42/art/161parte di Decreto legislativo 42/2004
Articolo 161 Danno a cose ritrovate 1. Le misure previste nell'articolo 160 si applicano anche a chi cagiona un danno alle cose di cui all'articolo 91, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 89 e 90.

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