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Decreto legislativo 42/2004

Art. 155

ELI /it/decreto-legislativo/2004/01/22/42/art/155parte di Decreto legislativo 42/2004
Articolo 155 Vigilanza 1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni. 2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri sostitutivi.

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