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Decreto legislativo 42/2004

Art. 121

ELI /it/decreto-legislativo/2004/01/22/42/art/121parte di Decreto legislativo 42/2004
Articolo 121 Accordi con le fondazioni bancarie 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguano scopi di utilita' sociale nel settore dell'arte e delle attivita' e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica puo' concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa.

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